Sez. 6, Sentenza n. 1542 del 13/12/1994 Ud. (dep. 14/02/1995) Rv. 200540 - 01
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - In genere | Prove documentali - Indicazione nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - In genere
L'ammissione di prove documentali nel dibattimento non è subordinata alla condizione della loro preventiva indicazione nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alla richiesta di esame di testimoni, periti e consulenti tecnici, e quindi alle circostanze ed ai fatti oggetto dell'esperimento di tali prove; tale conclusione, d'altro canto, si desume anche dal comma 4 bis del medesimo articolo, secondo cui deve essere espressamente richiesta, unitamente al deposito della lista, l'acquisizione dei verbali delle prove assunte in altro procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)