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Sez. 2, Sentenza n. 48861 del 18/11/2009 Ud. (dep. 21/12/2009) Rv. 246472 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA | Termine - Oggetto - Prove documentali - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246472-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA

La preclusione alle richieste probatorie delle parti, conseguente al mancato rispetto del termine fissato nel primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen., non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono dunque essere avanzate anche in un momento successivo a quello fissato dalla disposizione suddetta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)