Sez. 3, Sentenza n. 16243 del 03/08/2005 (Rv. 584975 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Regime ex artt. 2702 cod. civ. e 214, 215 cod. proc. civ. - Applicabilità anche nei confronti del fallimento - Configurabilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
Affinché il fallimento (e per esso il curatore) e gli acquirenti di beni facenti parte della massa fallimentare possano considerarsi terzi rispetto alla scrittura privata redatta dal fallito nell'esercizio della sua attività negoziale anteriormente all'instaurazione della procedura concorsuale occorre che la scrittura stessa risulti pregiudizievole agli interessi della massa dei creditori, venendosi altrimenti il fallimento a trovare nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito, e conseguentemente onerato a disconoscere formalmente le scritture private redatte dal fallito e prodotte in giudizio dalla controparte, per evitare che producano effetti pregiudizievoli nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)