Sez. 1, Sentenza n. 96 del 08/01/1999 (Rv. 522064 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE | Regime ex art. 2702 cod. civ. e 214, 215 cod. proc. civ. - Applicabilità anche nei confronti del commissario liquidatore - Configurabilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE
Il commissario liquidatore che rivendichi in giudizio diritti già esistenti nel patrimonio dell'impresa successivamente posta in liquidazione al fine di acquisire a tale patrimonio attività spettanti indipendentemente dal dissesto, non assume (al pari del curatore fallimentare) la qualità di terzo, bensì quella di "avente causa", che si trova, pertanto, nella medesima posizione dell'impresa, con la conseguenza che le disposizioni di cui agli artt. 2702 cod. civ., 214, 215 cod. proc. civ., dettate in tema di efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta (o che debba considerarsi tale) trovano applicazione anche nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Legge Falliment. art. 199, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 199
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)