Sez. L, Sentenza n. 9175 del 15/09/1997 (Rv. 508022 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - D'UFFICIO | Consulenza tecnica d'ufficio - Natura - Mezzo di prova - Esclusione - Ausilio per il giudice nella soluzione di questioni prettamente tecniche - Configurabilità - Conseguenze - Rito del lavoro - Impugnazioni - Possibilità di disporre in grado di appello nuovi mezzi di prova solo se indispensabili - Applicabilità alla consulenza tecnica - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - D'UFFICIO
La consulenza tecnica d'ufficio si traduce in un esame dei dati specialistici in atti in modo da servire a lumeggiare la questione di battuta affinché il giudice possa trarne elementi chiarificatori ai fini della sua decisione. Essa pertanto quale ausilio per il giudice nella soluzione di questioni prettamente tecniche e non mezzo di prova sfugge, nel rito del lavoro, alla regola contenuta nell'art. 437 cod. proc. civ. sulla possibilità di disporre nuovi mezzi di prova, in grado di appello, solo quando essi siano indispensabili.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)