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Sez. L, Sentenza n. 14072 del 25/10/2000 (Rv. 541204 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Norma collettiva invocata dal ricorrente a sostegno della propria pretesa - Riferimento a dati tecnici - Insufficienza, ad avviso del giudice del merito, delle spiegazioni fornite al riguardo dal ricorrente - Conseguenze - Rigetto della domanda per difetto di prova - Esclusione - Nomina di un consulente tecnico di ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541204-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

Qualora la determinazione dell'esatta portata di una clausola di un contratto collettivo invocata da una parte a fondamento di una propria pretesa (e regolarmente allegata) presupponga la conoscenza di dati tecnici il giudice non può rigettare la domanda per difetto di prova sul rilievo che gli elementi forniti dal ricorrente non siano sufficienti a rendere comprensibile la norma invocata. Nell'ipotesi considerata, infatti, alla ritenuta indispensabilità, al fine del decidere, dell'acquisizione di cognizioni di carattere tecnico può porsi rimedio attraverso la nomina di un consulente tecnico di ufficio che può essere disposta anche per la prima volta nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)