Sez. 5, Sentenza n. 23582 del 20/12/2012 (Rv. 624741 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Trasporti internazionali di persone - Presupposti e limiti di non imponibilità delle relative operazioni - Onere della prova - Riparto - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI
Nel caso di trasporti di persone eseguiti solo in parte nel territorio dello Stato ma dipendenti da un unico contratto, i quali costituiscono operazioni non imponibili ai fini dell'IVA per la parte di viaggio compiuta in territorio estero, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di non imponibilità grava sul contribuente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)