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Sez. 5, Sentenza n. 20575 del 07/10/2011 (Rv. 619301 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Cessioni intracomunitarie ai sensi del d.l. n. 331 del 1993 conv. in legge n. 427 del 1993 - Introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro - Necessità - Onere della prova - A carico del contribuente - Sussistenza - Dimostrazione dell'effettuazione degli adempimenti di cui agli artt. 50 e 46 del d.l. n. 331 del 1993 - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619301-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI

In tema di IVA, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l'imposta non versata, la non imponibilità - ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), prima parte, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 - della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto dell'introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro, grava sul cedente la prova dei fatti costitutivi del diritto, che intende far valere in giudizio, di fruire della deroga agevolativa rispetto al normale regime impositivo; né è sufficiente, a tal fine, la prova di aver richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato membro, ex art. 50, commi 1 e 2, del decreto legge citato, e di avere indebitamente indicato tale numero nella fattura emessa ai sensi dell'art. 46, comma 1, del medesimo testo normativo, trattandosi dell'adempimento di obblighi formali prescritti per agevolare il successivo controllo ed evitare atti elusivi o di natura fraudolenta, ed occorrendo invece - avuto riguardo alla espressa previsione dell'art. 41, comma 1, lett. a), del d.l. n. 331 del 1993, secondo cui la cessione non imponibile si realizza mediante il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio di un altro Stato membro - la prova dell'effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario è soggetto di imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 46, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)