Sez. 3, Sentenza n. 7509 del 25/07/1990 (Rv. 468356 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE PER UNA ANNUALITÀ - TOLLERANZA DEL CONCEDENTE - EFFETTI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE PER UNA ANNUALITÀ - TOLLERANZA DEL CONCEDENTE - EFFETTI.*
Per quanto l'art. 5, ultimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203, nel qualificare come grave inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, il mancato pagamento da parte dell'affittuario del canone per almeno una annualità, vincola il giudice, accertata quella situazione oggettiva, alla qualificazione operata dalla norma senza alcuna valutazione discrezionale, tuttavia, il concedente, in relazione al suo interesse rapportato alle somme concretamente corrispostegli, può attribuire non rilevante importanza a quell'inadempimento, escludendone la gravità e svincolando conseguentemente il giudice dalla qualificazione operata dalla legge anche implicitamente, con un suo comportamento di tolleranza qual'è l'accettazione di un pagamento parziale, non accompagnata da riserve e rimostranze. (Conf 6254/84, mass n 437875).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)