Sez. 3, Sentenza n. 6254 del 29/11/1984 (Rv. 437875 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO PER ALMENO UNA ANNUALITÀ - GRAVITÀ INTRINSECA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - ACCETTAZIONE DI UN PAGAMENTO PARZIALE DA PARTE DEL CONCEDENTE SENZA RISERVE O RIMOSTRANZE - RILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO PER ALMENO UNA ANNUALITÀ - GRAVITÀ INTRINSECA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - ACCETTAZIONE DI UN PAGAMENTO PARZIALE DA PARTE DEL CONCEDENTE SENZA RISERVE O RIMOSTRANZE - RILEVANZA.*
L'art. 5, ultimo comma, della legge n. 203 del 1982 nel qualificare come grave inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, il mancato pagamento da parte dell'affittuario del canone per almeno una annualità, vincola il giudice - accertata quella situazione oggettiva - alla qualificazione operata dalla legge, senza alcuna valutazione discrezionale; tuttavia il locatore, in relazione al suo interesse rapportato alle somme concretamente corrispostegli, può attribuire non rilevante importanza a quell'inadempimento, escludendone la gravità e svincolando conseguentemente il giudice dalla qualificazione operata dalla legge, e ciò anche implicitamente con un suo comportamento di tolleranza, qual'è l'accettazione di un pagamento parziale, non accompagnata da riserve o rimostranze. (V 1870/83, mass n 426717).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)