Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1979, causa 266/78
Epigrafe
Nel procedimento 266/78,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen nella causa dinanzi ad esso pendente fra
BRUNO BRUNORI, scalpellino e specialista in pietre, residente in Colonia-Junkersdorf,
e
LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINPROVINZ (ente statale per le assicurazioni sociali della Renania), con sede in Dusseldorf,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 45, n. 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità», con riguardo al § 1, 1o comma, della legge tedesca 8 settembre 1960 sull'assicurazione degli artigiani («Gesetz iiber eine Rentenversicherung der Handwerker — Handwerkerversicherungsgesetz»),
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, A. Touffait e T. Koopmans, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Il sig. Bruno Brunori, cittadino italiano nato a Perugia il 21 novembre 1932, veniva iscritto, il 19 settembre 1975, nell'albo della Camera dell'artigianato di Colonia come scalpellino e specialista in pietre indipendente.
paragrafo 2
Con provvedimento 30 gennaio 1976, la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (ente statale per le assicurazioni sociali della Renania) comunicava al Brunori che egli era soggetto all'obbligo assicurativo ai sensi della legge 8 settembre 1960 sull'assicurazione degli artigiani («Gesetz iiber eine Rentenversicherung der Handwerker — Handwerkerversicherungsgesetz»). A norma del § 1, 1o comma, 1 a frase, di questa legge, coloro che sono iscritti nell'albo degli artigiani sono assicurati — qualora abbiano versato contributi per meno di 216 mesi in relazione ad un'occupazione o attività per la quale sia obbligatoria l'assicurazione vecchiaia — secondo il regime di assicurazione vecchiaia dei lavoratori subordinati.
paragrafo 3
Contro il suddetto provvedimento, il Brunori proponeva opposizione, in data 10 febbraio 1976, facendo valere fra l'altro che, prima della sua iscrizione nell'albo degli artigiani, egli aveva contribuito come lavoratore subordinato, dal 1o ottobre 1952 al 31 agosto 1956, cioè per 47 mensilità, all'assicurazione vecchiaia in Italia e versato dal 29 luglio 1959 al 30 novembre 1974, cioè per 185 mensilità, i contributi obbligatori all'assicurazione vecchiaia vigente in Germania per i lavoratori subordinati.
paragrafo 4
Partendo dal principio del cumulo, di cui all'art. 45 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU n. L 149, pag. 2), la somma dei periodi assicurativi da lui maturati in Italia e in Germania superava il minimo di 216 mesi di contribuzione fissato dalla legge sull'assicurazione degli artigiani.
paragrafo 5
L'opposizione del Brunori, che dal 1o settembre 1976 ricominciava a prestare lavoro subordinato, veniva respinta dalla Landesversicherungsanstalt con provvedimento 21 luglio 1977.
paragrafo 6
L'11 agosto 1977 il Brunori adiva il Sozialgericht (Tribunale competente in materia di previdenza sociale) di Colonia, il quale con sentenza 21 luglio 1978, respingeva la domanda.
paragrafo 7
Il 20 settembre 1978 il Brunori interponeva appello dinanzi al Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Corte d'appello competente nella materia di cui trattasi del Land Renania settentrionale-Vestfalia).
paragrafo 8
Il Landessozialgericht, con ordinanza della terza Sezione in data 8 dicembre 1978, ha sospeso il procedimento, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, chiedendo alla Corte di giustizia di pronunziarsi, in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
paragrafo 9
«1) Se l'art. 45 del regolamento CEE n. 1408/71, che disciplina il computo dei periodi assicurativi maturati all'estero per l'acquisto, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni, si debba applicare in via analogica anche per stabilire se sussista l'obbligo di assicurazione.
2) Se, nell'accertare se sussista l'obbligo assicurativo disciplinato dal § 1, 1o comma, 1 a frase, della legge sull'assicurazione degli artigiani, obbligo che cessa solo dopo il versamento di 216 mensilità contributive, si possano o meno sommare ai contributi versati in Germania anche quelli versati in Italia».
paragrafo 10
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 1978.
paragrafo 11
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state depositate osservazioni scritte, il 13 marzo 1979, dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Norbert Koch.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 13
Essa ha tuttavia invitato la Landesversicherungsanstalt a rispondere per iscritto a due quesiti; a tale richiesta veniva dato seguito nel termine stabilito.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee osserva in sostanza quanto segue:
paragrafo 2
a) Benché le questioni sottoposte alla Corte si riferiscano al campo d'applicazione materiale del regolamento n. 1408/71, il problema della sussistenza o della cessazione dell'obbligo assicurativo riguarda necessariaménte anche il campo d'applicazione personale del regolamento.
Decisivo, in proposito, è il fatto che il regolamento si applica, secondo il combinato disposto dei suoi artt. 2, n. 1, e 1, leu. a), punto i), a qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata, nell'ambito di un regime di previdenza sociale. L'esistenza di un rapporto assicurativo — nella fattispecie, obbligatorio — costituisce quindi, in ragione della definizione del termine «lavoratore» data dal regolamento, condizione per l'applicazione di quest'ultimo all'appellante nella causa principale. Ora, facendo rientrare la nozione di «obbligo assicurativo» nel campo d'applicazione materiale delle norme relative al cumulo, questi richiama le disposizioni del regolamento a sostegno della tesi secondo cui non esisterebbe, nel suo caso, alcun obbligo assicurativo. Sotto il profilo personale, l'inesistenza di tale obbligo implicherebbe d'altra parte l'impossibilità di applicare il regolamento all'appellante nella causa principale, per il periodo in cui egli svolgeva attività di artigiano.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'obbligo assicurativo imposto dalla legge tedesca sull'assicurazione degli artigiani, il cumulo ai sensi del regolamento comunitario è concepibile soltanto entro un massimo di 216 mensilità; oltre questo limite, esso non può comportare la cessazione dell'obbligo assicurativo, poiché altrimenti, con la qualità di assicurato, verrebbe contemporaneamente meno una delle condizioni di applicazione ratione personae.
Un regolamento che, per definire il proprio campo d'applicazione personale, si fonda sull'obbligo assicurativo e, conseguentemente, sul campo d'applicazione personale dei regimi nazionali di previdenza sociale, non può aver avuto al tempo stesso lo scopo di dettare proprie norme quanto alla sussistenza o alla cessazione di tale obbligo. Ciò svuoterebbe di contenuto la suddetta definizione, e la qualità di assicurato costituirebbe contemporaneamente condizione e conseguenza dell'applicazione del regolamento.
b) A norma dell'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 gli enti previdenziali sono obbligati a tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, se la loro legislazione subordina l'acquisto, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di tali periodi.
L'art. 51 del Trattato e il regolamento n. 1408/71 contemplano il cumulo di periodi soltanto ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, e per il calcolo di queste.
Ora, nella causa principale, non viene rivendicato alcun diritto a prestazioni; il procedimento riguarda la questione del se ricorrano le condizioni cui è subordinata la cessazione dell'obbligo assicurativo: si tratta di stabilire se la condizione delle 216 mensilità di contribuzione debba risultare soddisfatta entro il campo d'applicazione territoriale della legge tedesca sull'assicurazione degli artigiani o se a tal fine debbano esser presi in considerazione periodi assicurativi maturati sotto la legislazione di un altro Stato.
È chiaro che la presa in considerazione di periodi maturati all'estero, per stabilire se sussista l'obbligo assicurativo, non risulta dal testo dell'art. 45, n. 1; tutt'al più ci si potrebbe chiedere se tale disposizione si applichi, per analogia, alla fattispecie in esame. Ciò sarebbe possibile, se l'art. 45 fosse basato sul principio generale secondo cui le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale perderebbero il carattere della territorialità; ma un principio del genere non fa parte del diritto comunitario, che anzi lo esclude (art. 1, lettere r) e s), del regolamento n. 1408/71).
L'unico principio di diritto comunitario sul quale ci si possa basare in proposito è quello secondo cui ciascuno Stato membro resta libero di definire anche l'ambito territoriale in cui valgono le condizioni alle quali esso subordina il riconoscimento, nella sfera della propria competenza, di determinati periodi assicurativi come periodi compiuti sotto la propria legislazione.
c) L'equiparazione di periodi assicurativi maturati all'estero a periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione tedesca, ai fini dell'applicazione del § 1, 1o comma, della legge tedesca sull'assicurazione degli artigiani, non trova giustificazione nemmeno in altre disposizioni del regolamento n. 1408/71, né in alcun'altra norma comunitaria in materia di previdenza sociale. In proposito, non sembra esistere, del resto, alcuna necessità di coordinamento a livello comunitario.
Nulla si può desumere, in contrario, dall'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
d) Le questioni sottoposte alla Corte dovrebbero essere risolte come segue :
L'art. 45 del regolamento n. 1408/71 stabilisce che si tenga conto dei periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro unicamente ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni. Detta norma non si applica, né direttamente, né per analogia, per stabilire se sussista l'obbligo assicurativo.
Nessuna disposizione di diritto comunitario consente l'equiparazione, al fine di accertare se sussista l'obbligo assicurativo contemplato dal § 1, 1o comma della legge tedesca sull'assicurazione degli artigiani, dei contributi assicurativi versati in Italia a quelli versati in Germania.
SENTENZA › In fatto › III — La fase-orale del procedimento
paragrafo 1
La Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, appellata nella causa principale, rappresentata dal suo direttore amministrativo sig. Schmidinger, e la Commissione, rappresentata dal suo agente sig. Norbert Koch, hanno presentato osservazioni orali, e risposto a quesiti loro rivolti dalla Corte, nell'udienza del 28 giugno 1979.
paragrafo 2
La Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz ha sostenuto che, pur rientrando l'appellante nella causa principale nel campo d'applicazione personale del regolamento n. 1408/71, ai sensi degli artt. 1 e 2 di questo testo, l'art. 45, n. 1, dello stesso è inapplicabile nei suoi confronti per quanto riguarda la cessazione dell'obbligo assicurativo. L'art. 45 stabilisce che si tenga conto dei periodi assicurativi maturati in altri Stati membri soltanto ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero di un diritto a prestazioni; la sua applicazione analogica alla questione della cessazione dell'obbligo assicurativo, dopo il compimento di un certo periodo di assicurazione, non è prevista né dal regolamento stesso, né dagli artt. 2, 7 e 51 del Trattato CEE. L'obbligo assicurativo dipende dal diritto interno di ciascuno Stato membro. I presupposti del diritto alle prestazioni, riguardo ai quali vengono inclusi nel computo i periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro, devono distinguersi dalla que stione dell'obbligo assicurativo, che nella fattispecie dipende dal solo diritto tedesco; questo obbligo cessa solo qualora l'interessato abbia versato almeno 216 mensilità di contributi all'assicurazione vecchiaia vigente in Germania.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 4 luglio 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 8 dicembre 1978, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre successivo, il Landessozialgericht del Land Renania settentrionale-Vestfalia ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 45 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati (GU n. L 149, pag. 2), con riguardo all'applicazione della legge tedesca sull'assicurazione vecchiaia degli artigiani.
punto 2
L'appellante nella causa principale è un cittadino italiano che, dopo un periodo durante il quale era stato occupato in Italia, ove aveva versato 47 mensilità di contributi all'assicurazione vecchiaia disciplinata dalla normativa italiana, prestava lavoro subordinato nella Repubblica federale di Germania, ove versava 185 mensilità di contributi obbligatori all'assicurazione vecchiaia secondo il regime tedesco. Il 19 settembre 1975, egli veniva iscritto nell'albo della Camera dell'artigianato, come scalpellino e specialista in pietre indipendente. A decorrere da tale data, egli risultava soggetto alla legge sull'assicurazione vecchiaia degli artigiani, la quale contempla l'affiliazione obbligatoria al regime pensionistico dei lavoratori subordinati, finché l'assicurato non abbia versato 216 mensilità di contributi. Dal fascicolo risulta che, dal 1o settembre 1976, l'appellante nella causa principale è nuovamente occupato come lavoratore subordinato.
punto 3
Egli sostiene che, al momento di essere sottoposto al regime pensionistico degli artigiani, aveva versato, considerati i periodi assicurativi maturati in Italia, contributi per più di 216 mensilità, di guisa che si trovava ad essere esonerato, per il periodo in cui aveva avuto la qualità di artigiano indipendente, dall'obbligo di assicurazione stabilito dalla legge tedesca.
punto 4
L'ente previdenziale competente (Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, appellata nella causa principale) sostiene però che le disposizioni del regolamento n. 1408/71 relative al cumulo dei periodi assicurativi non sono applicabili nel caso di specie. A suo avviso, l'art. 45 del regolamento contempla il cumulo di periodi assicurativi soltanto ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni. Detta norma non può quindi applicarsi per stabilire se sussista l'obbligo di affiliazione ad un determinato regime pensionistico e, più precisamente, per accertare la cessazione dell'obbligo assicurativo imposto dalla legge.
Per definire questa controversia, il Landessozialgericht ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni:
«1) Se l'art. 45 del regolamento CEE n. 1408/71, che disciplina il computo dei periodi assicurativi maturati all'estero per l'acquisto, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni, si debba applicare in via analogica anche per stabilire se sussista l'obbligo di assicurazione.
2) Se, nell'accertare se sussista l'obbligo assicurativo disciplinato dal § 1, 1o comma, 1 a frase, della legge sull'assicurazione degli artigiani, obbligo che cessa solo dopo il versamento di 216 mensilità contributive, si possano o meno sommare ai contributi versati in Germania anche quelli versati in Italia».
punto 5
Nel procedimento dinanzi a questa Corte, la Commissione ha sostenuto la stessa tesi della Landesversicherungsanstalt. A suo avviso, il regolamento n. 1408/71 ha l'unico scopo di garantire il coordinamento fra le varie normative previdenziali nazionali, ciascuna delle quali stabilisce le condizioni di affiliazione ai vari regimi di previdenza sociale, comprese quelle relative alla cessazione dell'obbligo assicurativo. Stando così le cose, l'art. 45 del regolamento andrebbe inteso nel senso ch'esso determina esclusivamente gli effetti di eventuali periodi assicurativi compiuti ai sensi delle varie legislazioni nazionali, mentre non disciplina le condizioni per il sorgere o l'estinguersi dell'obbligo assicurativo. Secondo la Commissione, il regolamento n. 1408/71 non contiene alcuna disposizione in merito a tale problema, la cui soluzione dipende quindi esclusivamente dalle norme vigenti in materia nei vari Stati membri.
punto 6
La Corte condivide questo punto di vista. L'art. 45 del regolamento n. 1408/71 contempla il cumulo dei periodi assicurativi ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni. Il cumulo non riguarda, perciò, la questione relativa all'affiliazione e alla cessazione dell'affiliazione ai vari regimi di previdenza sociale, la cui disciplina rientra esclusivamente nell'ambito delle legislazioni nazionali.
punto 7
Le questioni formulate dal Landessozialgericht vanno quindi risolte nel senso che l'art. 45 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, non si applica per accertare se sussista o meno l'obbligo assicurativo contemplato da una legislazione nazionale.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 8
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen con ordinanza 8 dicembre 1978, dichiara:
L'art. 45, n. 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità», non si applica per accertare se sussista o meno l'obbligo assicurativo contemplato da una legislazione nazionale.
Firme
Kutscher
Mackenzie Stuart
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Touffait
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher