Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 24 aprile 1980, causa 110/79
Epigrafe
Nel procedimento 110/79,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal National Insurance Commissioner, di Londra, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Una Coonan
e
Insurance Officer
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 157, pag. 2) nonché di alcune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2) ed in particolare degli artt. 18 e 46,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 4
1. Le disposizioni di diritto comunitario cui si fa richiamo in dette questioni possono riassumersi come segue:
a) L'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1612/68 dispone che il lavoratore cittadino di uno Stato membro fruisce, sul territorio degli altri Stati membri, «degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
b) L'art. 3 del regolamento n. 1408/71 prescrive la parità di trattamento tra le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro e cui si applicano le disposizioni del regolamento in questione ed i cittadini di tale Stato per quanto reguarda gli obblighi e i vantaggi offerti «dalla legislazione di ciascuno Stato membro».
e) L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone che «l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il matenimcnto e il recupero del diritto alle prestazioni [di malattia e maternità] al compimento di periodi di assicurazione d'occupazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».
d) L'art. 46 dello stesso regolamento disciplina la liquidazione delle prestazioni assicurative di vecchiaia e di morte. Il n. 1 di questo articolo riguarda l'ipotesi in cui il lavoratore presenti i presupposti prescritti per l'insorgere del diritto a prestazioni senza che sia necessario ricorrere alle disposizioni dell'art. 45 relativo al cumulo dei periodi assicurativi maturati, mentre il n. 2 contempla l'ipotesi in cui si deve far richiamo alle disposizioni dell'art. 45.
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 16 luglio 1979.
L'attrice è deceduta l'8 settembre 1979. Con lettera 10 ottobre 1979, il National Insurance Commissioner ha fatto sapere alla Corte di ritenere pur sempre necessaria la soluzione delle questioni sottopostele.
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE sono state presentate osservazioni scritte da parte del convenuto nella causa principale, rappresentato della sig.ra G. S. Kerrigan, Senior Legal Assistant, Solicitor's Office, Department of Health and Social Security e da parte della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Forman, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Con ordinanza 21 novembre 1979, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, di affidare la presente causa alla Terza Sezione.
punto 1
La sig.ra Una Coonan, attrice nella causa principale, cittadina irlandese, ha compiuto i sessant'anni il 30 aprile 1971. Il 17 marzo 1973 essa si trasferiva in Gran Bretagna, dopo aver risieduto in Irlanda, ove aveva regolarmente versato i contributi previdenziali previsti dalla legge irlandese (Social Weifare Acts) nel periodo intercorrente fra il 1963 e il 1972. Allorché si è trasferita in Gran Bretagna, l'attrice non aveva ancora raggiunto l'età prescritta per fruire di una pensione in Irlanda (65 anni), però aveva già superato l'età prescritta per ottenere una pensione di vecchiaia in Gran Bretagna (60 anni). In Gran Bretagna essa è stata affiliata al sistema assicurativo nazionale in quanto lavoratrice subordinata e tra il 1973 e il 1975 ha versato i contributi a tariffa intera, ogniqualvolta ha raggiunto un reddito sufficiente a far insorgere l'obbligo contributivo.
punto 2
Il 14 novembre 1975 essa chiedeva di poter fruire di prestazioni di malattia in denaro, però la sua richiesta era respinta, prima dall'Insurance Officer e poi dal Tribunale locale. Secondo il giudice proponente, questa reiezione si fonda sul fatto che l'interessata, che ha più di 60 anni, non presentava i presupposti per la concessione di una prestazione di malattia ad una donna della sua età, cioè ad essa sarebbe spettata una pensione di vecchiaia di categoria A in quanto era stata regolarmente affiliata (on her own insurance), purché ne avesse fatto domanda (art. 14 (2) del Social Security Act 1975). Onde poter percepire detta pensione, essa avrebbe dovuto presentare i presupposti cui fa richiamo l'art. (Section) 28 (1) del Social Security Act e che sono elencati nell'allegato (Schedule) 3, punto 1, § 5, della stessa legge, vale a dire aver versato i contributi o, in caso contrario, godere dell'accredito di contributi fittizi per un certo numero di anni. Il Tribunale locale ha ritenuto che, pur se l'interessata aveva versato questi contributi in Gran Bretagna o le erano stati accreditati contributi fittizi per il periodo in cui vi aveva avuto la residenza, cioè dal 1973 al 1975, il versamento di detti contributi non poteva venir preso in considerazione in quanto la sua affiliazione al regime nazionale di assicurazione malattia era, in quanto tale, illegittima.
punto 3
L'attrice interponeva appello contro questa sentenza dinanzi al National Insurance Commissioner, il quale, con sentenza del 10 luglio 1979, dichiarava che il fatto incontestato che l'interessata fosse stata regolarmente assicurata contro gli infortuni sul lavoro durante il periodo in questione, non le conferiva, per le ragioni esposte in precedenza, il diritto a fruire di prestazioni di malattia in denaro. Il National Insurance Commissioner riteneva tuttavia che la controversia sollevasse problemi di interpretazione del diritto comunitario e che fosse opportuno chiedere alla Corte di giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
«1. Se il lavoratore, cittadino di uno Stato membro (nel caso di specie, la Repubblica d'Irlanda) in cui non ha ancora superato l'età della pensione e dove ha pagato i contributi previdenziali per malattia e per altre prestazioni, una volta che abbia iniziato a lavorare come dipendente in un altro Stato — nel caso di specie, il Regno Unito —, in cui ha superato l'età della pensione, sia legittimato a pagare gli stessi contributi previdenziali interi per malattia e per altre prestazioni in quest'altro Stato membro, come un cittadino di questo stesso Stato membro che ivi risieda e che si sia iscritto e abbia ivi pagato gli interi contributi assicurativi prima di giungere all'età della pensione, ed abbia continuato a pagarli una volta superata tale età in forza
a) dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 o
b) dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 o
c) di qualche altra disposizione del diritto CEE.
2. Se il lavoratore che è registrato nel sistema assicurativo nazionale di uno Stato membro (in questo caso, il Regno Unito) e che paga gli interi contributi assicurativi all'ente competente di tale Stato membro — qui il Department of Health and Social Security, Londra — e che risulta registrato come assicurato presso questo ente al momento in cui chiede le prestazioni — cioè le prestazioni di malattia —, sia iscritto a questo ente ai sensi dell'art. 1 (o) (i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nel contesto
a) dell'art. 18 o
b) dell'art. 46 di questo regolamento,
nonostante che sia i contributi sia l'iscrizione siano dovuti ad un errore.
3. Se il lavoratore che è assicurato solo per infortuni sul lavoro presso l'ente competente di uno Stato membro — e cioè il Department of Health and Social Security di Londra — debba essere considerato come iscritto a detto ente ai sensi di detto art. 1 (o) (i), nel contesto
a) dell'art. 18 o
b) dell'art. 46 summenzionati.
4. Se il suddetto art. 18 si applichi all'acquisto, alla conservazione o al recupero del diritto alle prestazioni di malattia in uno Stato membro, in questo caso il Regno Unito, in cui il calcolo dell'importo delle prestazioni di malattia dipende dal calcolo del l'importo teorico della pensione di vecchiaia.
5. Se il n. 2 del suddetto art. 46 si applichi nei casi in cui il calcolo a norma dell'art. 46, n. 1, dà come risultato 0.
6. Se sia possibile applicare il combinato disposto degli artt. 18 e 46 nel caso in cui il diritto alle prestazioni di malattia in uno Stato membro dipende dal calcolo dell'importo teorico della pensione di vecchiaia.
7. In caso di soluzione affermativa di entrambe le questioni 4 e 6, se l'appellante sia legittimata a riscuotere la somma maggiore delle due».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › A — Osservazioni della parte convenuta nella causa principale (Insurance Officer)
paragrafo 1
L'Insurance Officer ricorda anzitutto di aver sostenuto in via principale dinanzi al National Insurance Commissioner che ľ«istituzione competente», ai sensi dell'art. 1, (o), del regolamento n. 1408/71 non è quella del Regno Unito poiché l'attrice nella causa principale non era assicurata secondo il regime britannico, e in subordine, esso ha sostenuto che non vi sono disposizioni del regolamento n. 1408/71 che consentano all'attrice nella causa principale di affermare che essa presenta i presupposti prescritti dal diritto nazionale per ottenere le prestazioni di malattia in denaro.
paragrafo 2
Esso sottolinea poi che questa controversia fa insorgere problemi di assicurazione e di diritto a versare i contributi che conferiscono la spettanza a prestazioni. Poiché la pronuncia su queste materie, in virtù della normativa nazionale, è riservata alla competenza del Secretary of State, l'Insurance Officer avanza espresse riserve quanto alla rilevanza delle questioni 1, 2 e 3 per la controversia di cui è investito il giudice nazionale.
paragrafo 3
Il problema principale sollevato nella prima questione pare soprattutto quello del se il diritto comunitario consenta ad uno Stato membro di recorrere ad una fictio legis per considerare un lavoratore, che ha versato contributi previdenziali secondo la disciplina di un altro Stato membro e che non può (o non può più) venire assicurato secondo la legislazione vigente nel primo Stato membro, come assicurato onde far sì che presenti i presupposti prescritti dalla legislazione dello Stato stesso per il versamento dei contributi.
paragrafo 4
Secondo l'Insurance Officer detta questione dovrebbe venir risolta in senso negativo. Esso osserva in primo luogo che il diritto in questione non può trovare fondamento nel n. 2 dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68. Detta disposizione non contempla le prestazioni previdenziali, in quanto dette prestazioni non sono «vantaggi sociali» ai sensi dello stesso art. 7.
paragrafo 5
La disposizione di diritto comunitario che disciplina l'oggetto della prima questione — che riguarda la previdenza sociale — sarebbe invece l'art. 3 del regolamento n. 1408/71 il quale, proprio nel settore della previdenza sociale, enuncia il principio fondamentale della non discriminazione in base alla cittadinanza contemplato dall'art. 7 del Trattato CEE. È quindi opportuno esaminare se l'art. 3 obblighi uno Stato membro a ricorrere alla fictio juris per cui un lavoratore, che è stato assicurato sotto il regime di un altro Stato membro, si considera assicurato secondo il regime nazionale.
paragrafo 6
L'art. 3 andrebbe interpretato, come d'altronde tutto il regolamento n. 1408/71, alla luce e nei limiti posti dall'art. 51 del Trattato. Quest'ultima disposizione contempia il cumulo dei periodi utili maturati in diversi Stati membri, sia per l'attribuzione e la conservazione delle spettanze di prestazione che per il calcolo di dette prestazioni, ma non contempla i problemi relativi all'assicurazione o al diritto a versare i contributi, che sono materia disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale. Questo è esattamente lo scopo perseguito dall'art. 13 del regolamento n. 1408/71, il cui n. 2 stabilisce che un lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui è occupato, sicché il problema del se una persona sia assicurata o possa essere assicurata in forza della legislazione di uno Stato membro dovrebbe venir risolto secondo questa legislazione.
paragrafo 7
Inoltre, non vi è alcun principio di territorialità che obblighi, salvo disposizioni contrarie del diritto comunitario, gli Stati membri a considerare i fatti avvenuti in un altro Stato membro come se fossero avvenuti sul loro territorio (sentenza 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny, Racc. pag. 1489 e sentenza 9 luglio 1975, causa 20/75, d'Amico, Racc. pag. 891). Allorché la legislazione di uno Stato membro subordina il diritto di affiliarsi ad un regime previdenziale e di versarvi i contributi, una volta superata l'età della pensione, alla condizione di essere stato assicurato secondo il sistema nazionale prima di aver raggiunto detta età, detta condizione non si può ritenere soddisfatta dimostrando di essere stati assicurati in un altro Stato membro e in forza della disciplina ivi vigente. Ciò non costituisce discriminazione, poiché dette disposizioni del diritto nazionale si applicano anche ai cittadini del Regno Unito. La Corte dovrebbe quindi risolvere il primo quesito nel senso che l'art. 3 del regolamento n. 1408/71 non autorizza il lavoratore che ha superato l'età della pensione a versare contributi in uno Stato membro, qualora le condizioni contemplate dalla legislazione di questo Stato membro non siano soddisfatte.
paragrafo 8
Quanto alla seconda questione,l'Insurance Officer osserva che questa riguarda un problema di diritto interno e che la Corte non è competente, nell'ambito dell'art. 177 del Trattato CEE, ad interpretare il diritto interno di uno Stato membro o a pronunciarsi sulla sua applicazione in rapporto con il diritto comunitario.
paragrafo 9
Quanto alla terza questione esso osserva che l'art. 1, (o), (i), del regolamento n. 1408/71 specifica che il termine «istituzione competente» designa l'ente cui l'interessato è affiliato al momento in cui presenta la domanda di prestazioni. Nel contesto degli artt. 18 e 46 dello stesso regolamento, «l'istituzione competente» è necessariamente quella presso la quale l'interessato è assicurato ai fini delle prestazioni contemplate da ciascuno di detti articoli, cioè rispettivamente l'assicurazione malattia e maternità per l'art. 18 e l'assicurazione contro la vecchiaia e la morte per l'art. 46. L'Insurance Officer ricorda pure l'espressione usata dall'avvocato generale Warner nelle conclusioni della causa 103/75, Aulich, Racc. 1976, pag. 709, cioè «in ciascuno di detti capitoli si intendono per prestazioni quelle che vengono fornite nelle ipotesi indicate nella rubrica del capitolo stesso». Inoltre, lo spirito cui si informa il regolamento n. 1408/71 implica che, nel caso di prestazioni a breve termine a base contributiva, una persona rientra nella sfera d'applicazione della legislazione di uno Stato membro per una prestazione determinata solo se ha versato contributi in questo Stato per detta prestazione. La soluzione alla terza questione dovrebbe quindi essere negativa.
paragrafo 10
A proposito della quarta, quinta, sesta e settima questione, l'Insurance Officer fa osservare che non vi è motivo di applicare l'art. 18 (malattia e maternità) del regolamento n. 1408/71 allorché in uno Stato membro il diritto alle prestazioni di malattia non dipende dal versamento dei contributi per le prestazioni di malattia, bensì deriva dalla spettanza di una pensione di vecchiaia. In questo caso si dovrebbero applicare gli artt. 45 e 46 (pensioni di vecchiaia), anche per le prestazioni di malattia.
paragrafo 11
L'art. 46, ed in ¡specie il n. 2, che è l'unico che possa entrare in linea di conto nella fattispecie, disciplina solo la determinazione dell'importo della prestazione, che ogni Stato membro può corrispondere. Il diritto a prestazione è, dal canto suo, disciplinato dall'art. 45. Nella fattispecie che forma l'oggetto della causa principale, questa disposizione non può venir invocata in quanto si tratta di una persona che non è stata soggetta alla legislazione di due o più Stati membri e quindi non è contemplata dall'art. 3 del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 12
L'Insurance Officer suggerisce alla Corte di risolvere in modo negativo la quarta e la sesta questione pregiudiziale e in modo affermativo la quinta, sicché si renderebbe superflua la soluzione della settima.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE › B — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
Secondo la Commissione il regolamento n. 1408/71 si limita a coordinare i vari regimi previdenziali degli Stati membri, ma non li armonizza, sicché i sistemi nazionali continuano a vigere in ciascuno Stato membro, salvo restando tuttavia il respetto dei principi della legislazione comunitaria, come la parità di trattamento (art. 7 del Trattato CEE e art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71), l'obbligo di cumulare i periodi e di consentire l'esportazione delle prestazioni (art. 51 del Trattato e disposizioni pertinenti del regolamento n. 1408/71).
paragrafo 2
La prima questione da risolvere è quella del se l'attrice nella causa principale (Coonan) fosse un lavoratore ai fini dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia previdenziale. Tenuto conto dell'art. 13 regolamento n. 1408/71, per applicare il regolamento n. 1408/71, si dovrebbe far richiamo, in linea di massima, alla definizione di lavoratore di cui al punto a), (ii), dell'art. 1 del regolamento in questione integrato dall'allegato V, punto I, n. 1, del regolamento, modificato dall'art. 3, n. 2, a), del regolamento del Consiglio 16 luglio 1979, n. 1517 (GU 1979, n. L 185, pag. 1). Tuttavia, poiché secondo l'art. 6, n. 1, lett. b) del Social Security Act 1975 da una persona che fosse nella situazione dell'attrice nella causa principale non si poteva pretendere il versamento di contributi della classe 1, gravanti sul lavoratore (primary class 1 contributions), l'interessata non poteva essere affiliata obbligatoriamente al sistema previdenziale contro le malattie, specie per quel che riguarda le prestazioni in denaro. Sembra tuttavia che l'attrice abbia potuto e dovuto versare contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma del National Insurance (Industrial Injuries) Act del 1965 e che sia stata assicurata (Social Security Act del 1975, art. 2, n. 1, lett. a) e art. 50, n. 1) per quel che riguarda questo tipo di prestazioni. Stando così le cose si potrebbe sostenere che per il periodo in questione essa va considerata come «lavoratore» ai fini dell'applicazione dell'art. 1, lett. a), i) del regolamento n. 1408/71 per quel che riguarda le prestazioni per infortuni sul lavoro e questo fatto potrebbe implicare che essa è un lavoratore, quanto meno ai fini dell'applicazione delle disposizioni di detto regolamento in materia di prestazioni malattia. Si tratta quindi di sapere se la nozione di «lavoratore» vale autonomamente per ogni tipo di prestazione oppure se si deve ammettere che tutti coloro che sono lavoratori per una categoria di prestazioni lo sono automaticamente anche per tutte le altre.
paragrafo 3
A giudizio della Commissione non è necessario risolvere questo punto giacchè il regolamento n. 1408/71 non obbliga uno Stato membro ad assicurare i cittadini di altri Stati membri contro rischi per i quali detti cittadini non hanno, in patria, alcun diritto ad assicurazione in base alla loro legislazione nazionale. Né l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, né l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, né d'altronde altre disposizioni di diritto comunitario potrebbero influire su questa situazione, poiché nessuna di queste norme genera diritti nell'ambito della legislazione nazionale, se detti diritti non sussistono già in capo ai cittadini dello Stato membro in questione. (Cfr. sentenza 12 luglio 1979, nella causa Brunori, n. 266/78, non ancora pubblicata). Il fatto che sia stato commesso un errore — e nella fattispecie l'errore sarebbe l'aver concesso all'interessata di versare i contributi per l'assicurazione malattia — nell'applicazione del diritto nazionale, non ha alcuna importanza per quanto riguarda l'applicazione del diritto comunitario.
paragrafo 4
Quanto all'art. 18 del regolamento n. 1408/71, la Commissione fa osservare che il termine «prestazioni» di cui al n. 1 di detto articolo, può valere solo per le prestazioni di malattia o di maternità, poiché l'articolo in questione riguarda solo questo tipo di prestazioni.
paragrafo 5
Essa osserva pure che la legislazione britannica di cui si deve tenere conto nella fattispecie non subordina, per quanto riguarda le persone che si trovano nella situazione dell'attrice nella causa principale, l'acquisizione del diritto a prestazioni di malattia alla maturazione di periodi assicurativi, di periodi di residenza o a periodi di impiego; questa legislazione subordina invece l'acquisto del diritto a fruire di prestazioni di malattia all'esistenza di un diritto a fruire di una pensione di vecchiaia di categoria A in virtù dell'art. 28 del Social Security Act del 1975. Ne consegue che l'art. 18 è privo di pertinenza per la soluzione della controversia di merito.
paragrafo 6
Quanto all'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71, relativo al cumulo dei periodi assicurativi per quel che riguarda l'assicurazione di vecchiaia, la Commissione sottolinea che si desume dal combinato disposto del n. 17 del punto I dell'allegato V del regolamento n. 1408/71, modificato dall'art. 3, n. 2, h) del regolamento n. 1517/79 summenzionato, connesso con le disposizioni dell'allegato 3, parte 1, n. 5 del Social Security Act del 1975, che la Gran Bretagna tiene conto dei periodi assicurativi o di residenza maturati nel regime assicurativo degli altri Stati membri ai fini del reconoscimento di un diritto a pensione in virtù della legislazione britannica. I contributi versati in Irlanda dall'attrice nella causa principale possono quindi entrare in linea di conto per le autorità competenti britanniche. Tuttavia, poiché risulta che l'attrice in Gran Bretagna non è tenuta a versare alcun contributo, sorge il problema di trovare un punto di riferimento cui agganciare detta assicurazione irlandese. Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 1, lett. r) del regolamento n. 1408/71, la soluzione di questa questione dovrebbe scaturire, sotto il profilo del diritto britannico, da quanto deciderà il Secretary of State for Social Services. Se questi decidesse che nella fattispecie è esclusa nel Regno Unito la possibilità d'affiliazione all'assicurazione di vecchiaia, non presenterebbe alcuna utilità la presa in considerazione dei periodi maturati all'estero, anche se in linea di massima essa è ammessa e di per sé da questi periodi quo insorgere un diritto in uno Stato membro in forza delle disposizioni dell'art. 46 n. 2. Infatti non si otterrebbe nulla delle operazioni di cumulo e di ripartizione in quote per quel che riguarda le prestazioni eventualmente spettanti nel Regno Unito. Non è quindi possibile combinare le disposizioni degli artt. 45, n. 1 e 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71 per obbligare uno Stato membro a corrispondere una pensione a chi non è nemmeno stato assicurato in base al regime previdenziale di detto Stato membro.
paragrafo 7
La Commissione ritiene che sia opportuno dare una soluzione complessiva ai questiti sollevati dall'Insurance Commissioner fornendo una risposta in questi termini:
paragrafo 8
«Né il regolamento n. 1612/68, né il regolamento n. 1408/71, né alcun altra disposizione della disciplina comunitaria possono costituire, per quanto riguarda i cittadini di altri Stati membri, il diritto ad essere assicurati o a versare contributi, nell'ambito del regime previdenziale di un determinato Stato membro i cui cittadini non godono di alcun diritto di questo tipo».
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Il convenuto nella causa principale, rappresentato dalla sig.ra G. S. Kerrigan, Senior Legal Assistant DHSS, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente J. Forman, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 24 gennaio 1980.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 febbraio 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 10 luglio 1979, pervenuta in cancelleria il 16 dello stesso mese, il National Insurance Commissioner ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 117 del Trattato CEE, talune questioni concernenti l'interpretazione dell'art. 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nella Comunità (GU n. L 257, pag. 2), nonché di alcune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra una cittadina irlandese ed un ente previdenziale del Regno Unito e vertente sul se, ed eventualmente a quali condizioni, il cittadino di uno Stato membro — nella fattispecie l'Irlanda — che dopo aver lavorato in tale Stato, si rechi nel Regno Unito per svolgervi un'attività lavorativa prima di aver raggiunto l'età della pensione (pensionable age) nel suo paese d'origine, ma avendo superato l'età della pensione (pensionable age) nel Regno Unito, abbia diritto in quest'ultimo Stato membro alle prestazioni di malattia in denaro contemplate, a favore dei lavoratori, dalla normativa previdenziale.
punto 3
La normativa vigente nel Regno Unito nega all'interessata tale diritto. Infatti, se il lavoratore continua a svolgere un'attività lavorativa subordinata dopo l'età della pensione, detta normativa gli garantisce, a partire dal compimento di tale età, l'erogazione delle prestazioni di malattia in denaro solo qualora, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, egli avrebbe avuto diritto ad un determinato tipo di pensione di vecchiaia in forza della lelgislazione nazionale.
Poiché tale diritto alla pensione di vecchiaia può derivare solo dall'affiliazione al regime previdenziale nazionale nel periodo precendente al pensionamento, ne consegue necessariamente che una persona — cittadina del Regno Unito o straniera — che, prima di raggiungere l'età della pensione, non abbia maturato nessun periodo di qualificazione in questo Stato membro o ne abbia maturato un numero insufficiente per aver diritto ad una pensione di vecchiaia, non soddisfa detta condizione. Essa, pertanto, se continua a lavorare nel Regno Unito, non può pretendere di fruire, in caso di infermità, delle prestazioni di malattia in denaro spettanti ai lavoratori a norma del diritto nazionale.
punto 4
A questa situazione si potrebbe ovviare solo equiparando i periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro prima di raggiungere l'età prescritta per la pensione nel Regno Unito a quelli maturati in quest'ultimo Stato membro. Ciò che è controverso tra le parti nella causa principale è, in sostanza, la questione se il diritto comunitario — e in particolare il regolamento n. 1612/68 o il regolamento n. 1408/71 — imponga o no tale equiparazione. È per risolvere questo problema che sono state formulate le questioni sottoposte alla Corte.
punto 5
Con la prima questione si chiede se «il lavoratore, cittadino di uno Stato membro (nel caso di specie, la Repubblica d'Irlanda) in cui non ha ancora superato l'età della pensione e dove ha pagato i contributi previdenziali per malattia e per altre prestazioni, una volta che abbia iniziato a lavorare come dipendente in un altro Stato — nel caso di specie, il Regno Unito —, in cui ha superato l'età della pensione, sia legittimato a pagare gli stessi contributi previdenziali interi per malattia e per altre prestazioni in quest'altro Stato membro, come un cittadino di questo stesso Stato membro che ivi risieda e che si sia iscritto e abbia ivi pagato gli interi contributi assicurativi prima di giungere all'età della pensione, ed abbia continuato a pagarli una volta superata tale età in forza
a) dell'art 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 o
b) dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 o
c) di qualche altra disposizione del diritto CEE»
punto 6
Va innanzitutto osservato che il regolamento 15 ottobre 1968, n. 1612, mira essenzialmente a garantire in ciascuno Stato membro ai lavoratori di altri Stati membri un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato ai lavoratori nazionali, prescrivendo l'applicazione sistematica del principio del trattamento nazionale per quel che riguarda tutte le condizioni di occupazione e di lavoro. Detto regolamento non ha lo scopo di creare diritti in ragione di periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro qualora tali diritti non derivino, per quanto concerne i cittadini dello Stato ospitante, dalle norme nazionali. In un caso come quello di specie non c'è pertanto motivo di far ricorso al regolamento n. 1612/68.
punto 7
Per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, la prima questione è intesa sostanzialmente a stabilire se esso attribuisca ad un lavoratore che si trovi nella stessa situazione dell'attrice nella causa principale il diritto ad essere affiliato al regime previdenziale dello Stato membro in cui si reca a lavorare per la prima volta, anche se tale diritto gli venga negato in base alle sole norme nazionali.
punto 8
Né l'art. 18 né l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 consentono di risolvere detta questione. Tali articoli disciplinano infatti il computo dei periodi di qualificazione e le sue conseguenze, il primo per quanto concerne le prestazioni di malattia, il secondo per quanto concerne le prestazioni di vecchiaia e di morte, nel caso in cui una persona sia o sia stata affiliata, come lavoratore, al regime previdenziale nazionale in uno Stato membro ed abbia inoltre maturato periodi di qualificazione in un altro Stato membro. Essi non concernono la questione preliminare delle ipotesi in cui il cittadino di uno Stato membro può o deve essere affiliato al regime previdenziale di un altro Stato membro nel quale svolga un'attività lavorativa subordinata.
punto 9
punto 10
A norma dell'art. 1, lett. a), il termine «lavoratore» designa «qualsiasi persona:
i) coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai rami di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati, fatte salve le limitazioni di cui all'allegato V,
ii) coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva
quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato, oppure
in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell'allegato V, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati ...»
punto 11
A termini dell'art. 3 dello stesso regolamento, «le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».
punto 12
Dal combinato disposto di questi due articoli risulta che spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell'obbligo di affiliarsi ad un regime di previdenza sociale o a questo o a quel ramo di tale regime, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri Stati membri. La competenza delle leggi nazionali in questa materia è stata riconosciuta dalla Corte nella sentenza 12 luglio 1979 (causa 266/78, Brunori, ancora inedita).
punto 13
Ne deriva che, qualora la legislazione di uno Stato membro subordini, in taluni casi, l'affiliazione ad un regime di previdenza sociale o ad un ramo particolare di tale regime alla condizione che l'interessato sia stato in precedenza affiliato al regime previdenziale nazionale, il regolamento n. 1408/71 non obbliga detto Stato ad equiparare i periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro a quelli che avrebbero dovuto essere stati maturati in precedenza nel territorio nazionale.
punto 14
Con la seconda questione si chiede in sostanza se il fatto che un lavoratore sia stato, per un determinato periodo, affiliato per errore ad un regime previdenziale gli attribuisca il diritto di fruire delle prestazioni erogabili in base a questo regime, nonostante che l'errore sia stato scoperto al momento stesso in cui vengono chieste le prestazioni; la terza questione mira a stabilire se il fatto che una persona, trovantesi nella medesima situazione dell'attrice nella causa principale, sia stata obbligatoriamente assicurata, presso l'ente competente, contro gli infortuni sul lavoro comporti ipso facto la sua assicurazione, presso l'ente competente, contro gli altri rischi coperti dall'assicurazione sociale.
punto 15
Dalle considerazioni che precedono risulta che la seconda e la terza questione vanno anch'esse risolte in base al diritto nazionale, alla sola condizione che non si facciano distinzioni tra i cittadini dello Stato ospitante e quelli degli altri Stati membri. Nessuna disposizione del regolamento n. 1408/71 vieta agli Stati membri di determinare gli effetti di un'affiliazione particolare a seconda della natura dei rischi da coprire o delle prestazioni da erogare.
punto 16
punto 17
Nel corso del procedimento dinanzi a questa Corte è stata sollevata la questione se coloro che si trovino nella stessa situazione dell'attrice nella causa principale possano trarre il diritto all'affiliazione dall'Accordo in materia di previdenza sociale stipulato tra l'Irlanda e il Regno Unito il 29 marzo 1960 e dall'Accordo Irlanda-Regno Unito del 14 settembre 1971 sulla previdenza sociale; a questo proposito, va osservato che spetta al giudice nazionale accertare se i presupposti dell'applicazione di tali accordi ricorrano nella controversia di cui esso è stato chiamato a conoscere e se l'uno o l'altro degli stessi accordi concerna il diritto di affiliarsi al regime previdenziale del Regno Unito in casi come quello di specie.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 18
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal National Insurance Commissioner di Londra, con ordinanza 10 luglio 1979, registrata in cancelleria il 16 luglio 1979, dichiara:
1o Gli artt. 1, lett. a), e 3 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità, vanno interpretati nel senso che spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell'obbligio di affiliarsi ad un regime di previdenza sociale o a un ramo particolare di tale regime, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante ed i cittadini degli altri Stati membri.
2o Nessuna disposizione del regolamento n. 1408/71 vieta agli Stati membri di determinare gli effetti di un'affiliazione effettuata per errore. Del pari, nulla osta a che essi istituiscano regimi previdenziali distinti, implicanti condizioni d'affiliazione particolari a seconda della natura dei rischi da coprire o delle prestazioni da erogare.
Firme
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 aprile 1980.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher