Sez. U, Sentenza n. 552 del 09/08/2000 (Rv. 539338 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Pignoramento ex artt. 45 d.P.R. 637/1972 e 5 31 R.D. 639/1910 - Opposizione ex art. 615 cod.proc.civ. - Giurisdizione dell'AGO - Configurabilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In tema di procedure espropriative intraprese dall'amministrazione finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 comma primo d.P.R. 637/1972 e 5-31 R.D. 639/1910 (norme applicabili, nella specie, "ratione temporis"), l'opposizione al precetto ed al pignoramento proposta dall'escusso, non risultando funzionale alla contestazione della regolarità formale del titolo fiscale, dell'esistenza del rapporto d'imposta e dell'individuazione dei relativi soggetti, deve ritenersi questione devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e non delle commissioni tributarie.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 637 art. 45 com. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)