Sez. U, Sentenza n. 8684 del 17/07/1992 (Rv. 478235 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | I.N.V.I.M. - Controversie attinenti all'esistenza od entità della obbligazione tributaria - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Estensione - Controversia di opposizione all'esecuzione per riscossione promossa a norma del R.D. n. 639 del 1910 - Inclusione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria
In tema di INVIM, la giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi degli artt. 1 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, riguarda tutte le controversie che attengono all'esistenza od entità della obbligazione tributaria ed include anche quelle che, con natura di opposizione all'esecuzione, insorgono avverso riscossione promossa a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, dato che il rinvio alle disposizioni di tale ultimo decreto, contenuto nella disciplina di detto tributo, non comprende gli artt. 3 e 4 del decreto medesimo circa la possibilità di proporre opposizione alla ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)