Sez. U, Sentenza n. 11848 del 30/10/1992 (Rv. 479259 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Imprese soggette - In genere | Imprese escluse dal fallimento - Tutela rispetto al decreto ministeriale di liquidazione ed ai successivi atti del commissario liquidatore - Devoluzione al giudice amministrativo - Procedimenti - Diritti alla dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza delle imprese - Devoluzione al giudice ordinario - Portata -
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Imprese soggette - In genere
Con riguardo alla posizione delle imprese escluse dal fallimento perché soggette al regime della liquidazione coatta amministrativa, spetta alla giurisdizione amministrativa la tutela rispetto sia al decreto ministeriale che ordina la liquidazione stessa, sia - salva la necessità del preventivo ricorso all'autorità di vigilanza - ai successivi atti posti in essere dal commissario liquidatore, essendo l'uno e gli altri caratterizzati da contenuto autoritativo e strumentali alla cura di pubblici interessi, così da fondare soltanto situazioni di interesse legittimo, e sopravvenendo soltanto al deposito in cancelleria dello stato passivo la connotazione giurisdizionale del medesimo, che consente le opposizioni ed impugnazioni previste dagli artt. 98 e 100 L.F.. Appartengono, invece, "ab origine" al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 195 e 202 L.F. i procedimenti diretti alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza delle imprese suddette, anche quando la domanda sia stata proposta dal commissario liquidatore ed il provvedimento amministrativo di liquidazione sia stato impugnato davanti al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)