Sez. U, Sentenza n. 11216 del 13/11/1997 (Rv. 509829 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Atto amministrativo del commissario liquidatore precedente il deposito in cancelleria dello stato passivo - Richiesta annullamento - Giurisdizione giudice amministrativo - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE
Nella liquidazione coatta amministrativa la verificazione dei crediti consiste in un procedimento amministrativo, mentre il deposito dello stato passivo costituisce il presupposto per le contestazioni da parte dei creditori innanzi al giudice ordinario. Consegue che in ordine alla richiesta di annullamento di un atto di tale procedimento posto in essere dal commissario liquidatore sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale spetta anche stabilire se l'interesse dedotto in controversia sia o meno qualificabile come interesse legittimo ovvero come interesse di mero fatto (nella specie la società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo l'atto di formazione dello stato passivo con il quale il commissario liquidatore aveva negato al presidente della società di essere sentito sulle singole situazione creditorie concorsuali).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)