Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6887 del 16/03/2017 (Rv. 643454 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di inabilità civile - Presupposti - Residua capacità lavorativa - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
La pensione di inabilità civile, di cui all’art. 12 della l. n. 118 del 1971, è una prestazione di natura assistenziale che non presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell’assistito e prescinde dal possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, sicché ne è preclusa l'erogazione in presenza di una residua capacità lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)