Sez. L, Sentenza n. 22878 del 09/09/2008 (Rv. 605162 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Soggetto titolare di indennità di accompagnamento - Residua capacità lavorativa con l'intervento dell'accompagnatore - Diritto alla pensione di inabilità - Condizioni - Limiti - Rispetto della dignità umana - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
L'indennità di accompagnamento ha presupposti diversi rispetto alla pensione di inabilità, essendo finalizzata all'assistenza della persona non autosufficiente, senza riferimento alla capacità lavorativa. Ne consegue che può competere la pensione di inabilità ove, in presenza di una residua abilità lavorativa, si accerti in concreto che l'intervento dell'accompagnatore si risolve nell'assistenza continua alla prestazione lavorativa, in condizioni non compatibili con il rispetto della dignità umana. (Nella specie, la S.C., rilevata, nel caso, la necessità dell'intervento dell'accompagnatore per effettuare la prestazione lavorativa, intervallata da ripetuti interventi di autocateterismo, assistiti dall'accompagnatore e dalla necessità d'intervento di questi per ogni modifica della posizione lavorativa, ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità).
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)