Sez. 1, Sentenza n. 7362 del 15/03/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154753 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - OPINIONE DELL'AGENTE CIRCA IL VALORE MORALE DEL MOTIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - OPINIONE DELL'AGENTE CIRCA IL VALORE MORALE DEL MOTIVO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., non è sufficiente la personale convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente o socialmente apprezzabile, quale quello della reintegrazione dell'onore offeso, ma è necessario che il motivo trovi obiettiva rispondenza ai valori morali riconosciuti come preminenti dalla coscienza della collettività. Fattispecie in tema di diniego dell'attenuante per l'uccisione di un coniuge venuto meno al dovere di fedeltà). (V mass n 130120; (Conf mass n 119615).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)