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Sez. 1, Sentenza n. 595 del 02/07/1971 Ud. (dep. 28/12/1971) Rv. 119615 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - OPINIONE DELL'AGENTE CIRCA IL VALORE MORALE DEL MOTIVO - IRRILEVANZA - APPLICAZIONE IN TEMA DI DELITTO D'ONORE.*
Stato
decisa il 1971-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119615-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - OPINIONE DELL'AGENTE CIRCA IL VALORE MORALE DEL MOTIVO - IRRILEVANZA - APPLICAZIONE IN TEMA DI DELITTO D'ONORE.*

Ai fini della diminuente di cui all'art 62 n 1 cod pen, non basta che l'agente abbia la convinzione personale di perseguire un fine moralmente apprezzabile (quale quello della reintegrazione dell'onore offeso, sia pure in aderenza ad una tradizione paesana che impone quasi di lavare nel sangue l'onta del disonore), ma e necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo a valori etici riconosciuti preminenti dalla coscienza della collettivita, e che nulla hanno in comune col movente egoistico insito nella vendetta. (V 113051, anno 1969; 109286, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)