Sez. 2, Sentenza n. 5206 del 28/07/1983 (Rv. 430078 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - ORDINANZA EX ART. 29 DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - CARATTERE GIURISDIZIONALE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - ORDINANZA EX ART. 29 DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - CARATTERE GIURISDIZIONALE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, l'ordinanza resa a norma dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 integra un provvedimento giurisdizionale, e, come tale, è soggetta allo Obbligo della motivazione, sia pure con i temperamenti derivanti dal carattere sommario del procedimento che essa conclude. Il suddetto Obbligo comporta che, a fronte di una nota specifica, relativa a spese, diritti di procuratore ed onorari di avvocato, tale ordinanza non può negare, ovvero effettuare una liquidazione delle une o degli altri inferiore a quella richiesta, senza lasciare intendere i criteri adottati e le ragioni della decisione, al fine di consentirne il controllo di legittimità. (V 1441/82, mass n 419272).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)