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Sez. L, Sentenza n. 1441 del 06/03/1982 (Rv. 419272 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE NON CONFORME AD UNA SPECIFICA NOTA SPESE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE - ONORARI - DETERMINAZIONE - SPECIFICA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419272-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE NON CONFORME AD UNA SPECIFICA NOTA SPESE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE - ONORARI - DETERMINAZIONE - SPECIFICA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema di spese giudiziali, allo scopo di consentire, attraverso il riscontro di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione agli Atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei minimi tariffari, il giudice del merito, in presenza di una specifica nota spese, non può limitarsi ad una globale Determinazione dei diritti e degli onorari, ma deve indicare le voci per le quali non li ritiene dovuti ovvero li ritiene dovuti in misura minore. Peraltro, la Determinazione degli onorari, poiché è legislativamente ancorata tra un minimo ed un massimo per voci predeterminate, non richiede, normalmente, una specifica motivazione, attesa la facile controllabilità della relativa operazione contabile, mentre un'adeguata motivazione deve, invece, essere espressa ove ricorrano giustificati motivi che comportino una deroga ai minimi tariffari nei limiti consentiti. (V 2977/81, mass n 413521; (Conf 3419/80, mass n 407248, sulla prima parte; (Conf 3419/80, mass n 407249, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)