Sez. 5 - , Ordinanza n. 32997 del 20/12/2018 (Rv. 651911 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Consorzi - Esenzione ex art. 88 (ora 74) TUIR - Consorzi-funzione e aziende-consorzi (o consorzi-agenzia speciale) - Distinzione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di IRPEG, a decorrere dal 1 gennaio 1998, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 22 della l. n. 449 del 1997, che ha modificato l'art. 88, comma 1, (ora 74) del d.P.R. n. 917 del 1986, includendo espressamente tra i soggetti esentati dall'imposta i "consorzi tra enti locali", è divenuto irrilevante l'accertamento dell'effettiva natura giuridica dei consorzi, essendo superata la pregressa distinzione tra consorzi-funzione (esentati) e aziende-consorzi (già soggette ad imposta).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)