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Sez. 5, Sentenza n. 11755 del 20/05/2009 (Rv. 608399 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Consorzio tra enti locali - Periodi di imposta fino al 31 dicembre 1997 - Applicazione dell'IRPG - Condizioni - Funzione sostitutiva degli enti locali costituenti - Necessità - Periodi di imposta successivi - Esclusione dell'imposta in ogni caso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608399-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

In tema di IRPEG, l'esclusione dell'applicabilità dell'imposta ai consorzi tra enti territoriali, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile "ratione temporis"), postula la verifica che il consorzio sia stato istituito e persegua scopi ed interessi pubblici in funzione sostitutiva degli enti locali che lo hanno costituito, ovvero svolga attività imprenditoriale, anche non in forma esclusiva. La distinzione tra "consorzio-funzione" e "consorzio azienda" risulta infatti superata soltanto per effetto dell'entrata in vigore, dal primo gennaio del 1998, dell'art. 22 della legge n. 449 del 1997, che ha aggiunto tra gli enti esclusi dall'applicazione dell'IRPEG anche i consorzi tra enti locali, così modificando il testo originario del primo comma dell'art. 88 cit. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la pronuncia del giudice tributario che, nella vigenza del testo originario dell'art. 88, aveva escluso dall'applicazione dell'IRPEG un consorzio di enti territoriali avente funzione esclusivamente programmatoria e di promozione dello sviluppo economico di un settore agricolo-industriale e commerciale, coerentemente con i fini istituzionali degli enti locali partecipanti).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 2 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 142 art. 25, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)