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Sez. 1, Sentenza n. 9878 del 29/09/1983 Ud. (dep. 19/11/1983) Rv. 161314 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - CONCERNE IL SOLO VIZIO TOTALE.*
Stato
decisa il 1983-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161314-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - CONCERNE IL SOLO VIZIO TOTALE.*

Il vizio totale di mente rientra tra le cause che, in deroga all'art. 515 del codice di rito, consentono al giudice della impugnazione la dichiarazione - di ufficio - di improcedibilità, allorquando sia evidente la prova della totale infermità di mente dell'imputato, mentre il vizio parziale di mente, che integra una semplice circostanza attenuante, non è rilevabile di ufficio ed è sottoposto al principio del "tantum devolutum quantum appellatum". (V mass n 134933 e sent. Corte cost. 14 luglio 1971 n. 175).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)