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Sez. 3, Sentenza n. 13385 del 12/04/1976 Ud. (dep. 11/12/1976) Rv. 134933 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAUSE DI NON PUNIBILITA - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - NON IMPUTABILITA - PERIZIA MEDICA RICHIESTA NEI PRELIMINARI DEL GIUDIZIO - OBBLIGHI DEL GIUDICE D'APPELLO - OBBLIGO DI DECLARATORIA DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA - REQUISITI PER LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1976-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134933-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAUSE DI NON PUNIBILITA - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - NON IMPUTABILITA - PERIZIA MEDICA RICHIESTA NEI PRELIMINARI DEL GIUDIZIO - OBBLIGHI DEL GIUDICE D'APPELLO - OBBLIGO DI DECLARATORIA DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA - REQUISITI PER LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*

La mera richiesta, effettuata nei preliminari del giudizio di appello dall'imputato, di essere sottoposto a perizia medico legale allegando la sua non imputabilita, in conformita di decisione di altro giudice nel corso di altro giudizio di primo grado per fatti in parte oggetto del giudizio di appello, non determina per il giudice d'appello lo Obbligo di disporre la sospensione del procedimento, ne l'Obbligo di motivare il mancato accoglimento della richiesta quando con la sentenza sia stata dichiarata l'inammissibilita del gravame per mancata presentazione dei motivi. Ne il giudice d'appello, in presenza d'impugnazione del PM limitata alla richiesta d'integrazione della pena, erroneamente determinata in primo grado, e d'impugnazione dell'imputato, non seguita dall'enunciazione dei motivi, e tenuto ad accertare d'ufficio l'imputabilita dello agente al momento dei fatti o e obbligato a rinviare o sospendere il giudizio in attesa che tale accertamento sia effettuato in altro procedimento relativo a fatti della stessa epoca e della stessa natura. Invero l'art 152 cod proc pen, applicabile anche quando l'impugnazione sia inammissibile per causa non originaria e in ogni caso quando l'impugnante sia il PM, presuppone che la causa d'impunibilita risulti accertata. Pertanto, l'Obbligo ufficioso della declaratoria di detta causa, anche se non dedotta, non sussiste allorche il giudice della impugnazione debba compiere attivita processuale di acquisizione probatoria per poterne riconoscere la sussistenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)