Sez. 3, Sentenza n. 9455 del 18/07/2000 (Rv. 538525 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento che fissa l'udienza di trattazione - Inidoneità a pregiudicare la decisione della causa - Impugnazione con l'istanza di regolamento di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il provvedimento con cui il giudice dispone la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 163 cod. proc. civ. non ha carattere irretrattabile e non contiene una pronuncia sulla competenza idonea a pregiudicare la decisione della causa, in quanto l'affermazione o la negazione della sua competenza deve essere adottata dal giudice non con l'ordinanza indicata, ma con una delle sentenze indicate dall'art. 279 cod. proc. civ.. Detto provvedimento non è pertanto suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)