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Sez. 3, Sentenza n. 9455 del 18/07/2000 (Rv. 538525 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento che fissa l'udienza di trattazione - Inidoneità a pregiudicare la decisione della causa - Impugnazione con l'istanza di regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538525-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il provvedimento con cui il giudice dispone la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 163 cod. proc. civ. non ha carattere irretrattabile e non contiene una pronuncia sulla competenza idonea a pregiudicare la decisione della causa, in quanto l'affermazione o la negazione della sua competenza deve essere adottata dal giudice non con l'ordinanza indicata, ma con una delle sentenze indicate dall'art. 279 cod. proc. civ.. Detto provvedimento non è pertanto suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)