Sez. U, Sentenza n. 117 del 08/01/1992 (Rv. 475235 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Provvedimenti ordinatorii retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa - Impugnazione con istanza di regolamento - Inammissibilità - Fattispecie.
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere
Affinché si abbia una sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile ed a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza, mentre non può configurarsi una implicita statuizione al riguardo nel caso di provvedimenti ordinatorii, retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, ancorché tali provvedimenti non rispettino l'ortodossia processuale (come quando il pretore, a seguito dell'opposizione del convenuto, ometta, in violazione dell' art. 667, secondo comma, cod. proc. civ., di statuire immediatamente sulla competenza) o eccedano dai poteri spettanti al giudice nella specifica fase in cui intervengono. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di natura di sentenza sulla competenza, e perciò non impugnabile con istanza di regolamento, l'ordinanza del pretore che, in controversia in materia di locazione svolgentesi col rito del lavoro, aveva dichiarato non ammissibili i mezzi istruttori offerti dal convenuto e rinviato la causa per la discussione.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)