Sez. L, Ordinanza n. 19613 del 16/07/2024 (Rv. 671872-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Pubblico impiego privatizzato - Passaggio ad altra amministrazione su domanda - Procedure di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Inquadramento dei dipendenti trasferiti - Progressioni economiche ottenute presso la P.A. di provenienza - Rilevanza - Condizioni - Rilevanza della R.I.A. - Insussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
Nel pubblico impiego privatizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione in forza di procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, se la P.A. di destinazione, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, decide di utilizzare come parametro di riferimento per l'inquadramento dei dipendenti trasferiti lo stipendio tabellare già percepito presso la P.A. di provenienza, deve tener conto delle progressioni economiche conseguite alle dipendenze di quest'ultima, ma non invece della retribuzione individuale di anzianità ivi maturata.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)