Sez. L, Ordinanza n. 20197 del 22/07/2024 (Rv. 672005-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Passaggio ad altra amministrazione su domanda - Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Diritto ad assegno ad personam - Sussistenza - Modifiche ex art. 16, comma 1, lett. c) della l. n. 246 del 2005 - Irrilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato, pur in epoca successiva al 16 dicembre 2005, compete un assegno ad personam a garanzia del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza, non incidendo sul diritto alla percezione dell'integrazione stipendiale le modifiche apportate al citato art. 30 dall'art. 16, comma 1, lett. c), della l. n. 246 del 2005.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Legge 28/11/2005 num. 246 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)