Sez. L, Sentenza n. 5169 del 12/06/1987 (Rv. 453775 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - RISCHIO - PROPRIO E IMPROPRIO - CARATTERE PROFESSIONALE - NECESSITÀ - EVENTO LESIVO DIPENDENTE DA UNA SCELTA DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A RIMOZIONE DI UNA CASSA DA PARTE DEL LAVORATORE CON ULTERIORE APERTURA DELLA MEDESIMA, ESTRAZIONE DI UNA BOMBA E RELATIVA ESPLOSIONE PER AVER TIRATO LA SPOLETTA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - RISCHIO - PROPRIO E IMPROPRIO - CARATTERE PROFESSIONALE - NECESSITÀ - EVENTO LESIVO DIPENDENTE DA UNA SCELTA DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A RIMOZIONE DI UNA CASSA DA PARTE DEL LAVORATORE CON ULTERIORE APERTURA DELLA MEDESIMA, ESTRAZIONE DI UNA BOMBA E RELATIVA ESPLOSIONE PER AVER TIRATO LA SPOLETTA.*
Affinché un evento lesivo possa considerarsi verificato in occasione di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), occorre che il relativo rischio - sia esso proprio, in quanto insito nello svolgimento dell'attività lavorativa, od improprio, in quanto derivante da attività a questa solo connessa - resti comunque specificamente professionale, cioè inerente, non in via puramente accidentale o marginale, alla prestazione dovuta dal lavoratore; il che è da escludere allorquando - secondo la valutazione del giudice del merito, che è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi - l'evento stesso dipenda da una scelta del lavoratore, il quale, con atto volontario e per soddisfare impulsi ed esigenze personali, affronti un rischio diverso da quello nascente o comunque connesso alle esigenze del lavoro. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore che, rimuovendo una cassa nel corso delle operazioni di smantellamento di un fabbricato già adibito a caserma, l'aveva aperta, estraendone una bomba, che faceva esplodere avendone tirato la spoletta). (V 6247/84, mass n 437873).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)