Sez. 3, Sentenza n. 243 del 24/01/1973 (Rv. 362084 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESTREMI - FATTISPECIE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Il criterio discretivo tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli Atti esecutivi risiede in cio: che la prima tende ad investire l'an dell'Azione esecutiva, mentre la seconda attiene al quo modo dell'Azione medesima, nel senso che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validita e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa, contestandosi la pignorabilita di determinati beni; laddove, invece, oggetto della seconda e la denuncia di irregolarita formale del titolo esecutivo, del precetto o di qualsiasi atto del procedimento di esecuzione. (nella specie la suprema Corte ha qualificato come opposizione all' esecuzione, l'opposizione con la quale era stata dedotta la nullita del precetto per non essere passata in giudicato la sentenza fatta valere come titolo esecutivo, in Mancanza di valida notificazione della stessa, ed ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto direttamente contro la sentenza di primo grado che aveva respinto l'opposizione, trattandosi di sentenza soggetta ad appello). (V 1301/72, mass n 357826).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)