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Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 26/04/1972 (Rv. 357826 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357826-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - CRITERI.*

Secondo il sistema adottato negli artt 615 e 617 cod proc civ, il criterio distintivo tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli Atti esecutivi consiste nel fatto che, mentre l'opposizione all'esecuzione tende ad investire l'an dell'Azione esecutiva, avendo per oggetto ogni contestazione sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta, per difetto cioe di titolo, sia relativamente ad alcuni beni dei quali il debitore eccepisca l'impignorabilita, l'opposizione agli Atti esecutivi attiene al quo modo dell'Azione esecutiva, avendo per oggetto le questioni circa l'esistenza di irregolarita formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi altro atto del procedimento esecutivo o attinenti a vizi di notificazione degli stessi. (Conf 396'68, mass n 331383).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)