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Sez. 1, Sentenza n. 25545 del 30/11/2006 (Rv. 592874 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Edilizia residenziale pubblica - Nella Provincia autonoma di Trento - Alloggi assegnati con patto di futura vendita - Potere dell'ente gestore di disporre la decadenza o la revoca - Fino al perfezionamento del trasferimento dell'acquisto - Sussistenza - Ragioni e fondamento - Equiparazione alla assegnazione in locazione semplice - Configurabilità - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592874-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA

In tema di edilizia residenziale pubblica, anche nella disciplina degli interventi in materia di edilizia abitativa dettata dalla legge della Provincia autonoma di Trento 13 novembre 1992, n. 21, il potere dell'ente gestore di disporre la revoca o la decadenza dell'assegnazione, nel caso del venir meno dei suoi presupposti o di inadempienze dell'assegnatario, deve essere riconosciuto pure nei confronti dell'assegnatario con patto di futura vendita, indipendentemente dalla maturazione dei presupposti per l'acquisto della proprietà e dalla presentazione della relativa domanda e fino a quando non si perfezioni l'acquisto stesso con il trasferimento del bene, atteso che il patto di futura vendita in favore dell'assegnatario accede, comunque, al rapporto di locazione e non si sostituisce allo stesso, né anticipa gli effetti della eventuale futura cessione in proprietà. D'altra parte, l'esistenza di un patto di futura vendita non costituisce un elemento di diversificazione tra le assegnazioni in locazione, secondo che ad esse acceda o meno detto patto, significativo al punto da innescare un contrasto di detta disciplina (in particolare, dell'art. 27 della citata legge provinciale) con l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una irragionevole parificazione di trattamento di situazioni diverse; essendo invece il dato comune di entrambe le situazioni - assegnazione in locazione semplice e assegnazione in locazione con patto di futura vendita - rappresentato dalle peculiari finalità solidaristiche che governano l'assegnazione in locazione degli alloggi, ciò che ne giustifica l'identità di disciplina, nel permanere del rapporto locativo.

Riferimenti normativi: Legge Prov. Trentino Alto Adige 13/11/1992 num. 21 art. 27, Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)