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Sez. 1, Sentenza n. 3777 del 29/03/2000 (Rv. 535134 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Per inadempienza degli obblighi dell'assegnatario - Precedente presentazione di domanda di cessione in proprietà - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535134-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA

In tema di edilizia residenziale pubblica, il potere dell'ente gestore di disporre la decadenza o revoca dell'assegnazione, in caso di inadempienza dell'assegnatario ai suoi obblighi, quale quello di occupare stabilmente l'alloggio e non cederlo a terzi (salva l'ipotesi di preventiva autorizzazione alla locazione in favore dell'assegnatario con patto di futura vendita), deve essere riconosciuto, anche nella disciplina introdotta dalle leggi 8 agosto 1977 n. 513 e 5 agosto 1978 n. 457, indipendentemente dalla maturazione dei presupposti per l'acquisto della proprietà e dalla presentazione della relativa domanda, fino a quando non si perfezioni l'acquisto stesso con il trasferimento del bene.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)