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Sez. 1, Sentenza n. 7609 del 15/04/2015 (Rv. 635034 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Vendita di bene intestato fiduciariamente - Conseguenze - Responsabilità contrattuale - Prescrizione - Termine - Decorrenza dalla data della vendita - Mancata conoscenza - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635034-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

La vendita a terzi del bene intestato fiduciariamente (nella specie, la totalità delle azioni di una società) costituisce violazione dell'obbligazione fiduciaria idonea a pregiudicare le ragioni del fiduciante e, come tale, fonte di responsabilità contrattuale, la quale deve essere fatta valere nel termine di dieci anni dall'alienazione, senza che assuma rilievo la circostanza che il fiduciante non ne abbia avuto conoscenza, trattandosi di un impedimento di mero fatto, che non incide sulla possibilità giuridica di esercitare il diritto al risarcimento del danno e, quindi, non esclude il decorso del termine di prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)