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Sez. 1, Sentenza n. 17334 del 25/06/2008 (Rv. 604045 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Vendita di bene intestato fiduciariamente - Conseguenze - Responsabilità contrattuale - Prescrizione - Termine - Decorrenza dalla data della vendita - Mancata conoscenza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604045-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

La vendita a terzi del bene intestato fiduciariamente costituisce violazione dell'obbligazione fiduciaria, idonea a pregiudicare le ragioni del fiduciante, e come tale fonte di responsabilità contrattuale, la quale dev'essere fatta valere nel termine di dieci anni dalla vendita, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che il fiduciante non ne abbia avuto conoscenza, trattandosi di un impedimento di mero fatto, che non incide sulla possibilità di giuridica di esercitare il diritto al risarcimento, e non esclude quindi il decorso del termine di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)