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Sez. 6, Sentenza n. 5478 del 16/04/1986 Ud. (dep. 12/06/1986) Rv. 173112 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - NATURA PERMANENTE DEL REATO - ALLONTANAMENTO ARBITRARIO DAL DOMICILIO CONIUGALE - DOMANDA DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE - APPLICAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA AMNISTIA.*
Stato
decisa il 1986-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173112-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - NATURA PERMANENTE DEL REATO - ALLONTANAMENTO ARBITRARIO DAL DOMICILIO CONIUGALE - DOMANDA DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE - APPLICAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA AMNISTIA.*

La permanenza del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 cod. pen. viene a cessare non solo quando l'imputato adempie spontaneamente all'Obbligo ma anche nel caso in cui tale Obbligo venga meno per una qualsiasi causa. (applicazione ai fini della concessione dell'amnistia. Nella fattispecie era stato contestato all'imputato la violazione degli obblighi di assistenza nei confronti del coniuge realizzata unicamente attraverso l'allontanamento arbitrario dal domicilio coniugale. La S.C. ha statuito che l'Obbligo di permanere nella casa coniugale e quindi di adempiere all'assistenza morale e materiale, viene a cessare sin dalla domanda di separazione che costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 cod. civ.). (V mass n 158828; (V mass n 164987).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)