Sez. 6, Sentenza n. 5995 del 20/03/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164987 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - NATURA PERMANENTE DEL REATO - CONSEGUENZE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - NATURA PERMANENTE DEL REATO - CONSEGUENZE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA.*
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è reato permanente in quanto si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del reo e cessa con il compimento della Azione che pone fine alla situazione antigiuridica o per sopravvenuta impossibilità oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, che segna il limite della possibilità di modificazione del fatto originariamente contestato all'imputato. Di conseguenza, protraendosi la permanenza del reato (inscindibile) fino alla sentenza di primo grado, non è applicabile l'amnistia elargita in data anteriore a tale pronuncia. (Conf. Sez. Vi 6 maggio 1983, silvi).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)