diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 15807 del 22/10/2003 (Rv. 567587 - 01)

IMPRESA - IN GENERE | Associazione temporanea di imprese - Impresa capogruppo - Poteri - Associazione temporanea - Centro d'imputazione di rapporti giuridici - Configurabilità - Emissione della sentenza nei confronti dell'associazione temporanea anziché della capogruppo mandataria - Nullità della sentenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567587-01

IMPRESA - IN GENERE

In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche, l'emissione della pronuncia nei confronti dell'associazione temporanea, anziché della capogruppo-mandataria (cui l'art. 23 del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 attribuisce il potere di far valere le ragioni verso il committente in via esclusiva rispetto alle ragioni delle imprese associate, così configurando una ipotesi di conferimento, "ex lege", di mandato collettivo con rappresentanza, anche processuale), non comporta alcuna nullità della sentenza, non potendo essere negata alla associazione temporanea la qualità di centro d'imputazione di rapporti giuridici. (Principio espresso in fattispecie nella quale tanto nell'intestazione, quanto nel dispositivo e nella motivazione della sentenza risultava l'indicazione di tutte le imprese partecipanti alla associazione temporanea).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1726, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)