Sez. 3, Sentenza n. 7413 del 09/08/1997 (Rv. 506627 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Attiva - Associazione temporanea di imprese - Impresa capogruppo - Poteri riconosciuti ex art. 23 D.Lgs. n. 406 del 1991 - Natura giuridica - Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza - Effetti - Rappresentanza processuale di tutte le imprese associate - Sussistenza - Conferimento di specifica procura da parte di queste ultime - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM
La previsione normativa di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 406 del 1991, nell'attribuire alla società "capogruppo" di una associazione temporanea di imprese il potere di far valere, verso il committente, eventuali ragioni di doglianza in via esclusiva rispetto alle potenziali ragioni delle imprese associate, integra una ipotesi di conferimento, "ex lege", di mandato collettivo irrevocabile (comma ottavo della norma citata) con rappresentanza, che impedisce alle imprese associate qualsiasi ingerenza nell'attività della capofila (salva espressa previsione), con la conseguenza che, a quest'ultima, deve riconoscersi anche la rappresentanza processuale delle prime nei confronti del soggetto appaltante, senza che il difensore da essa nominato necessiti del conferimento di specifica procura da parte di tutte le consociate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1726, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)