Sez. L, Sentenza n. 2251 del 16/02/2012 (Rv. 621112 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DEI DATORI DI LAVORO | Attribuzione della qualità di "preposto" ai fini degli obblighi di cui all'art. 4 d.P.R. n. 547 del 1955 - Criteri - Mansioni effettivamente svolte - Rilevanza prevalente rispetto alle qualificazioni formali.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DEI DATORI DI LAVORO
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'attribuzione a un soggetto della qualità di "preposto", ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 547 del 1955, va fatta, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa e non in base alla formale qualificazione giuridica attribuita.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)