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Sez. L, Sentenza n. 14440 del 06/11/2000 (Rv. 541393 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DEI DATORI DI LAVORO | Attribuzione della qualità di "preposto" ai fini degli obblighi di cui all'art. 4 d.P.R. n. 547 del 1955 - Criteri - Mansioni effettivamente svolte - Rilevanza prevalente rispetto alle qualificazioni formali.
Stato
decisa il 2000-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541393-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DEI DATORI DI LAVORO

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'attribuzione ad un soggetto della qualità di "preposto", ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 547 del 1955, va fatta, più che in base alle formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)