Sez. 1, Sentenza n. 47685 del 15/10/2004 Ud. (dep. 09/12/2004) Rv. 230561 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Decorrenza della misura - Consegna della cosiddetta "carta precettiva" - Esclusione - Decorrenza dalla comunicazione del relativo decreto all'interessato.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
La decorrenza della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. non accompagnata dall'obbligo o dal divieto di soggiorno inizia, ai sensi dell'art. 11 della legge 1956 n.1423 dalla comunicazione del provvedimento impositivo e, in caso di detenzione, dal giorno in cui é scontata la pena, dovendosi escludere che abbia inizio con la consegna della cosiddetta "carta precettiva" da parte degli organi di polizia.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)