Sez. 1, Sentenza n. 11813 del 05/03/2009 Ud. (dep. 18/03/2009) Rv. 243489 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Decorrenza della misura - Consegna della "carta precettiva" - Rilevanza - Esclusione - Notificazione del decreto all'interessato.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza decorre dalla notificazione del relativo decreto all'interessato, dovendo escludersi che abbia inizio dalla consegna della "carta precettiva" da parte degli organi di polizia.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)