Sez. 3, Sentenza n. 2393 del 22/11/1982 Ud. (dep. 19/03/1983) Rv. 157968 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - ESECUZIONE DI VARIANTI "LEGGERE" - SANZIONE PENALE APPLICABILE: ART. 17 LETT. A) LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - ESECUZIONE DI VARIANTI "LEGGERE" - SANZIONE PENALE APPLICABILE: ART. 17 LETT. A) LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10.*
La legge 28 gennaio 1977 n. 10 ("norme per l'edificabilità dei suoli") ha distinto, in tema di sanzioni penali, tra le costruzioni realizzate in violazione delle prescrizioni e modalità esecutive della concessione edilizia (art. 17 lett. A) e quelle poste in essere in totale difformità o in assenza della concessione medesima (art. 17 lett. B). L'esecuzione di varianti cosiddetti lievi, che non siano cioè in contrasto con gli strumenti urbanistici e non modifichino sagome, superfici utili e destinazione d'uso delle costruzioni, è punibile in base al citato art. 17 lett. A). A tal fine è irrilevante che l'art. 15 della stessa legge preveda la possibilità di ottenere l'approvazione: detto istituto, che esula dalla nozione di concessione, ha Rilevanza limitata agli effetti amministrativi e non ha alcuna influenza sull'applicazione della sanzione penale, essendo il reato già perfezionato. (V mass 145402; (V mass n 152615; (V mass n 146082; (V mass n 146001; (V mass n 142889).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)