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Sez. 3, Sentenza n. 9644 del 15/07/1980 Ud. (dep. 16/09/1980) Rv. 146001 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - VARIANTE - NECESSITA DI PREVIA LICENZA EDILIZIA - INOSSERVANZA DI MODALITA ESECUTIVE - DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL'ART 17 LETT B LEGGE N 10 DEL 1977.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146001-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - VARIANTE - NECESSITA DI PREVIA LICENZA EDILIZIA - INOSSERVANZA DI MODALITA ESECUTIVE - DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL'ART 17 LETT B LEGGE N 10 DEL 1977.*

Nel sistema della legge anche l'esecuzione di una variante deve essere previamente autorizzata. Il reato di inosservanza delle modalita esecutive prescritte dalla licenza edilizia o dalla concessione (e sempre che non sia tale da determinare un manufatto diverso per la sua autonomia e novita rispetto a quello assentito, nel qual caso si ha il reato di cui alla lett b, dell'art 17 legge n 10 del 1977) deve ritenersi consumato con la mera esecuzione di opere non corrispondenti a quelle del progetto, indipendentemente o meno dal completamento dell'intera costruzione e dalla possibilita di porre rimedio, nell'ulteriore fase di avanzamento dei lavori, alla violazione gia commessa e gia accertata dall'autorita cui e attribuita la vigilanza in materia edilizia.*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)