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Sez. U, Sentenza n. 594 del 26/01/1979 (Rv. 396728 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - TRASFERIMENTO D'UFFICIO DEL LAVORATORE DA UNA UNITA PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - VALIDITA - PRESUPPOSTI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA AI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI ECONOMICI.*
Stato
decisa il 1979-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396728-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - TRASFERIMENTO D'UFFICIO DEL LAVORATORE DA UNA UNITA PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - VALIDITA - PRESUPPOSTI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA AI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI ECONOMICI.*

A norma dell'art 2103 cod civ, nel testo sostituito dall'art 13 legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori) ed applicabile anche ai dipendenti da enti pubblici economici, la validita ed efficacia del trasferimento d'ufficio del lavoratore da un'unita produttiva ad un'altra della stessa azienda, postula che il trasferimento medesimo sia determinato da esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'impresa e che il relativo provvedimento, comunicato all'interessato enunci, sia pure sommariamente, ma contestualmente, tali esigenze, in modo da porre al lavoratore in condizione di controllarne la sussistenza, restando comunque a carico del datore di lavoro - in caso di contestazione da parte del lavoratore e prima dell'inizio della controversia in Sede giudiziaria - l'Onere di porre a disposizione del dipendente la documentazione che comprovi l'esistenza dei motivi addotti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)