Sez. L, Sentenza n. 4713 del 29/08/1979 (Rv. 401271 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - TRASFERIMENTO AD ALTRA UNITA PRODUTTIVA - VALIDITA ED EFFICACIA - CONTESTUALE INDICAZIONE DELLE RAGIONI OBIETTIVE ED ORGANIZZATIVE DELL'AZIENDA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RICHIESTA DEL LAVORATORE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - TRASFERIMENTO AD ALTRA UNITA PRODUTTIVA - VALIDITA ED EFFICACIA - CONTESTUALE INDICAZIONE DELLE RAGIONI OBIETTIVE ED ORGANIZZATIVE DELL'AZIENDA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RICHIESTA DEL LAVORATORE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.*
Ai fini della validita ed efficacia del trasferimento non e necessaria la contestuale comunicazione al lavoratore dei motivi di esso, in quanto l'art 2103 cod civ nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300, richiedendo che il trasferimento sia adottato per comprovate ragioni obiettive e organizzative dell'azienda, esige non gia la contestuale indicazione di tali ragioni, ma soltanto la prova, in caso di contestazione anche giudiziaria, che all'epoca del trasferimento sussistevano ed erano dimostrabili le suddette ragioni oggettive, inerenti alle effettive esigenze funzionali dell'impresa. Tuttavia, ove il prestatore di lavoro ne faccia richiesta, l'imprenditore, in applicazione estensiva dell'art 2 della legge 15 luglio 1966 n 604, nel termine di otto giorni dalla comunicazione del disposto trasferimento ad altra unita produttiva, deve rendere noti al medesimo, entro i cinque giorni successivi, i motivi del trasferimento stesso. (Conf 331/79, mass nn 396421, 396420; (contra 3219/79, mass n 399588; (contra 594/79, mass n 396728).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)