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Sez. 3, Sentenza n. 4787 del 02/09/1982 (Rv. 422774 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - PER NECESSITÀ - DISCIPLINA EX ART. 59 N. 1 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422774-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - PER NECESSITÀ - DISCIPLINA EX ART. 59 N. 1 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - ESCLUSIONE.*

L'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - concernente la possibilità di recesso del locatore per la necessità, verificatasi dopo la Costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile (locato ad uso di abitazione) ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - non può trovare applicazione nei giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta legge, giacché le leggi precedenti che, a norma dell'art. 82 della stessa legge n. 392 del 1978, continuano ad applicarsi a tali giudizi sono non soltanto quelle di carattere processuale ma anche quelle di carattere sostanziale. (Conf 4147/81, mass n 414817).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)